Tesserino Ipasvi
Si
fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il
tesserino, di provvedere al ritiro personalmente, consegnando presso
la segreteria del Collegio Ipasvi di Latina negli orari di apertura
al pubblico, la fotocopia del Diploma di Infermiere Professionale,
Assistente Sanitario,Vigilatrice d’Infanzia (in carta libera) con in
calce l’attestazione della conformità all’originale.
Si ricorda agli iscritti che la validità della tessera e’ subordinata all’applicazione sulla stessa del bollino attestante il versamento della quota annuale.
Data
l’ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o
furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà
essere consegnata alla segreteria del Collegio Ipasvi di Latina,
che provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta
dell’interessato, portando due foto tessera uguali e spese di
rinnovo tesserino di Є0,20.
cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito
scaricare la richiesta di
duplicato tessera di riconoscimento
sporgere la denuncia alle autorita' competenti ( questura o carabinieri)
presentare al collegio copia della denuncia
consegnare due foto tessera uguali e recenti
copia chiara e leggibile della carta d'identità valida
pagare direttamente presso la segreteria del collegio le spese per il rinnovo del tesserino
Natura della tessera rilasciata dal collegio Ipasvi.
La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto
“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” , ha riproposto il
quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di
riconoscimento rilasciato dai collegi agli iscritti all’albo.
Una breve
analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti
di riconoscimento:
il primo, di
natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione materiale che
deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la
fotografia del titolare;
il secondo,
di natura soggettiva, e’ che tale documento deve essere rilasciato
da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati.
Il fine di
tale due elementi e’ quello che esso deve consentire
l’identificazione personale del titolare.
si impone
quindi la domanda:“i collegi sono p.a. ?” a cui la risposta non può
che essere positiva, supportata sia da quanto determina il decreto
legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto
sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000.
Pertanto gli
enti pubblici da quest’ultimo costituiti rientrano nel contempo
nella dizione “pubblica amministrazione italiana” e nella dizione
“amministrazione dello stato”
conferma
ulteriore della validità della tessera del collegio e’ data dallo
stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:
1) “in tutti
i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento
di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2”.
2) sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato
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