Tesserino Ipasvi

Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il tesserino, di provvedere al ritiro personalmente, consegnando presso la segreteria del Collegio Ipasvi di Latina negli orari di apertura al pubblico, la fotocopia del Diploma di Infermiere Professionale, Assistente Sanitario,Vigilatrice d’Infanzia (in carta libera) con in calce l’attestazione della conformità all’originale. 

Si ricorda agli iscritti che la validità della tessera e’ subordinata all’applicazione sulla stessa del bollino attestante il versamento della quota annuale.

Data  l’ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà essere consegnata alla segreteria del Collegio Ipasvi di Latina, che  provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta dell’interessato, portando due foto tessera  uguali e spese di rinnovo tesserino di Є0,20.

 cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito

Natura della tessera rilasciata dal collegio Ipasvi.

      La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” , ha riproposto il quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di riconoscimento rilasciato dai collegi agli iscritti all’albo.

 Una breve analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti di riconoscimento:

 Il fine di tale due elementi e’ quello che esso deve consentire l’identificazione personale del titolare.

si impone quindi la domanda:“i collegi sono p.a. ?” a cui la risposta non può che essere positiva, supportata sia da quanto  determina il decreto legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000. 

Pertanto gli enti pubblici da quest’ultimo costituiti rientrano nel contempo nella dizione “pubblica amministrazione italiana” e nella dizione “amministrazione dello stato”

conferma ulteriore della validità della tessera del collegio e’ data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:

 1) “in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2”.

 2) sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato

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