I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps 233/46 e Dpr 221/50).
La norma affida ai Collegi una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo è rivolta a tutte le categorie che
hanno un Ordine o Collegio. L'iscrizione all'Albo rappresenta non solo requisito
essenziale per la partecipazione al concorso, ma è altresì requisito
indispensabile per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria nell'ambito
del rapporto di lavoro: la disciplina concorsuale introdotta a seguito del DPR
761/79 ha previsto infatti l'iscrizione quale requisito di accesso che, al pari
di altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tutta la
durata del rapporto di lavoro.
Tale condizione, per l'esercizio della funzione di Infermiere, viene inoltre
confermata dall'art. 2 e art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 14/9/1994
n.739 (Profilo Professionale).
Anche l'art. 2229 Codice Civile pone una riserva di legge in merito
all'individuazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi appositi, e l'art. 2231 indica le
conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all'albo. Inoltre
l'estensione ai Collegi degli Infermieri Professionali delle norme del
DLgs.C.P.S. del 13/9/46, n. 233 operata dalla legge n. 1049/54, comprende
l'obbligo di iscrizione ai fini dell'esercizio della professione.
Tutto ciò è da riferirsi non solo a coloro che esercitano la libera
professione ma anche a coloro che esercitano in rapporto di dipendenza, poiché
la qualificazione, ai fini dell'esercizio professionale, non dipende solo dal
possesso del diploma ma anche dalla abilitazione che deriva dall'iscrizione
all'Albo. L'Albo professionale è quindi, a nostro giudizio, da intendersi quale
strumento legittimante l'esercizio dell'attività professionale.
Il Collegio professionale: cos'è?
Struttura
L'istituzione dei Collegi IPASVI risale al 1954 e la denominazione di Collegio
piuttosto che Ordine dipende dal fatto che per l'esercizio professionale si sia
conseguito un diploma invece della laurea. Esistono tanti Collegi quante
Province.
All'interno del Collegio distinguiamo tre organi:
l'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti all'Albo, la quale ogni anno si riunisce per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ogni tre anni per le elezioni dei nuovi Organi; può riunirsi in sede straordinaria su richiesta del Consiglio oppure su richiesta di almeno 1/6 degli iscritti all'Albo;
il Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri;
il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi oltre a un membro supplente.
I Collegi Professionali sono riuniti in Federazione Nazionale, diretta da un
Comitato Centrale che ha i compiti di coordinare e promuovere l'attività dei
Collegi, vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della
professione, esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Consigli
Direttivi dei Collegi nonché di controllarne l'attività.
Funzioni
Il Collegio è un Ente di diritto pubblico che ha funzioni di rappresentanza
della categoria presso le istituzioni pubbliche e private, di tutela della
professione e dell'esercizio professionale, di vigilanza affinché si rispettino
le norme etiche previste dal Codice Deontologico.
I "compiti" dei Collegi IPASVI sono molteplici e vanno dalla
compilazione e pubblicazione dell'Albo alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza del Collegio; dall'individuazione dei rappresentanti presso
Commissioni, Enti e Organizzazioni alla promozione del progresso culturale sino
all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sia che essi
prestino la loro opera presso istituzioni pubbliche o private sia che svolgano
la libera professione. Possono inoltre, se richiesto, interporsi nel caso di
controversie sorte per questioni di esercizio professionale.
Possiamo riassumere sottolineando due aspetti principali che riguardano il ruolo
del Collegio: innanzitutto tutela i professionisti vigilando e garantendoli ad
esempio da forme di abusivismo, promuove la formazione continua e dà loro
assistenza attraverso consulenze; in secondo luogo garantisce agli utenti del
sistema sanitario, i cittadini, la professionalità degli iscritti all'Albo
nell'esercizio delle specifiche competenze. È quindi strumento di disciplina ma
anche di difesa degli interessi dei professionisti e della comunità.
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