Legge 29
ottobre 1954, n. 1049
Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1954, n. 262
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia
Articolo 1
In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali,
delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate
in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo unico delle leggi
sanitarie , o in applicazione degli articoli 42 e 43 del Regio decreto-legge 21
novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma
degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098.
Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella
Provincia sia esiguo, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica,
sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per
circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.
Articolo 2
Sono estese ai Collegi,
costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel Dlgs del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Articolo 3
Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'ufficio sanitario
provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri,
scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all'Albo, con l'incarico di
amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi. A
tale elezione si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina della
Commissione.
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233.
Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie
e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Il Capo provvisorio dello Stato:
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n.446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale,
Ha sanzionato e promulga:
CAPO I.
Degli ordini e dei Collegi provinciali.
Art. 1.
In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.
Art. 2.
Ciascuno degli Ordini e dei
Collegi nei termini stabiliti dall'art. 22 elegge, in assemblea plenaria, fra
gli iscritti all'albo, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il
Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo
non superano i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinquecento; di
nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se
superano i millecinquecento.
I componenti del Consiglio durano in carica due anni e l'assemblea, per
l'elezione del Consiglio, deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a
quello in cui esso scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un
segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio di cui convoca e
presiede l'assemblea.
Art. 3.
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Art. 4.
Il Consiglio provvede
all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone
all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese
dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione
nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
Art. 5.
Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 6.
I Consigli direttivi possono
essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso
decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti
nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del
Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Art. 7.
Ciascun Ordine e Collegio ha
un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva
categoria, residenti nella circoscrizione.
All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a
continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle
disposizioni transitorie vigenti.
Art. 8.
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
Art. 9.
Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.
Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purchè dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.
Art. 10.
I sanitari che siano impiegati
in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono
essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio,limitatamente
all'esercizio della libera professione.
Art. 11.
La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.
Art. 12.
Gli Ordini ed i Collegi
provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in
Roma.
Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri
per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di
sette membri per le Federazioni delle ostetriche.
Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un
segretario.
Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede
il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale.
Art. 13.
I Comitati centrali sono
eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni triennio, tra gli
iscritti negli albi a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazione di 200
iscritti al rispettivo albo provinciale.
Art. 14.
Il Consiglio nazionale è
composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il
contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al
numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato
centrale.
Art. 15.
Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 16.
I Comitati centrali possono
essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso
decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli
albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le
attribuzioni del Comitato disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Art. 17.
Presso l'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al
presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e
costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario
della Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.
Fanno parte altresì della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, un ispettore generale medico e cinque medici-chirurghi;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e cinque veterinari;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e cinque farmacisti;
d) per l'esame degli affari concernenti le professioni delle ostetriche, un ispettore generale medico e cinque ostetriche.
I sanitari liberi
professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati
centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono
essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio
presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri
della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri della
Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere
alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la
pratica.
Art. 18.
La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
Art. 19.
Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.
Art. 20.
I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.
Art. 21.
Gli iscritti agli albi sono
tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza istituito e da istituirsi per ciascuna
categoria.
L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti,
d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.
Art. 22.
Entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario
provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della
provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai
rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a
quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere
compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli
iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi,
questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del
nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente
decreto.
Art. 23.
Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonchè i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
Art. 24.
Entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Alto Commissario per l'igiene e la
Sanità pubblica nominerà, per ciascuna delle categorie professionali dei
sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei
rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni
nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione
dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione
nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie
funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere
compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto.
Art. 25.
L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art. 26.
Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
Art. 27.
Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica.
Art. 28.
Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali o dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonchè a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.
Decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1950, n. 221
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112 Suppl. ord. s.n.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del Dlgs 13 settembre
1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Il Presidente della Repubblica
(omissis)
Decreta:
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal presidente del Consiglio dei
ministri il regolamento per la esecuzione del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.
(omissis)
CAPO I - DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Articolo 1
Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di
dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle
occorrenti variazioni.
Articolo 2
Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a
proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia
copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'alto commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica, ai ministeri di Grazia e Giustizia, della
Pubblica istruzione e del Lavoro e della Previdenza sociale, agli Uffici
giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o
Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Articolo 3
L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:
il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la
cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di
iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con
indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il
numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine
corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della Provincia.
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della
deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene
conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente
dell'età.
In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o
specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle
singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono
indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati
elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si
annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
Articolo 4
La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui
circoscrizione il richiedente ha la sua residenza , e deve essere corredata dei
seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni
in vigore;
g)certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non
anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 3, deve
presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di
docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo
e di legalizzazione.
Articolo 5
I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica
amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai
termini dell'articolo 10 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati
dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e),
dell'articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui
dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.
Articolo 6
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle
condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione
dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le
condizioni previste dall'articolo 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
Articolo 7
Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del
Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda
nei modi previsti dal precedente articolo 4, producendo i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 4 o gli equipollenti
documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza,
dev'essere confermato dal prefetto della Provincia. Esso non è richiesto per
coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono
essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati
dal ministero degli Affari esteri della Repubblica .
Articolo 8
Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone
l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se
non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è
trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e
per gli effetti previsti dall'articolo 5, lettera g), comma quarto, del
regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.
L’iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova
dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Dell’eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione,
nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore
della Repubblica.
Articolo 9
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo
l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione
centrale ai fini dell'iscrizione.
Articolo 10
E' in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento
dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire
la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi
sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una
misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso
dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione
nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto
soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel
cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle
cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di
essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del
Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di
provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro
Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
Articolo 11
Nel caso previsto dall'articolo 11, lettera c) del Dlgs 13 settembre 1946, n.
233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno
dall'accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato articolo 11, per la cancellazione dev'essere
sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per
l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi
di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla
cancellazione dall'Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale
o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano
cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Articolo 12
Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini
previsti dall'articolo 11 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e dall'articolo 11
del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il Consiglio provinciale
di sanità.
Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
Articolo 13
L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione,
oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio
della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione
nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 100, comma secondo, del Testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale
deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.
CAPO II - DELLE ASSEMBLEE
Articolo 14
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a
cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli
iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto
nell'Albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle
votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle
relative operazioni.
Articolo 15
L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti
all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le
funzioni di scrutatori e di segretario.
Articolo 16
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'Albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro
dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere
in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 2 del Dlgs 13 settembre
1946, n. 233.
Articolo 17
Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:La
scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono
dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua
identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il
voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa che
dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del
voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo
giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico
nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a
quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono
incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo
dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti
l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia
sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora
stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e
delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e
constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli
accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la
votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in
duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri
del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio.
Articolo 18
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente
dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori
e dal segretario.
Articolo 19
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal
presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le
contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli
scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente
articolo 3, secondo comma .
Articolo 20
Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed
alle autorità ed enti indicati nel precedente articolo 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si
riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
Articolo 21
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni
iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni
elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,
che decide nel termine di sei mesi.
Articolo 22
Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto,
siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici
giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino
alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione
dell'intero Consiglio.
Articolo 23
L’assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio
di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il
Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un
sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati
nell'articolo 5 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.
Articolo 24
Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli
iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli
iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al
delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea,
viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda
convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché
non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Articolo 25
Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello
nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel
caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non
valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di
voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per
scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del
titolo VII del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Articolo 26
Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel
febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato centrale
viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli
Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il
Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti
giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo
comma dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi
sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione
e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione.
Articolo 27
Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio
di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti
tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed
ai Comitati centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i
Comitati centrali.
CAPO III - DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Articolo 28
Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono
costituiti.
Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province
finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
Articolo 29
I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano
l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono
l'attività degli uffici.
Articolo 30
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene
la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale
il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal
segretario.
Articolo 31
Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso
affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i
registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede
conciliativa ai sensi dell'articolo 3 lettera g) del Dlgs 13 settembre 1946, n.
233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri
prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle
copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o,
nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere
meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
Articolo 32
Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli
altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a
prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite
siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata
solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non
indicate nel successivo articolo 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del
bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è
responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento
del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.
Articolo 33
Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4, 14,
21 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla
riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa
stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il
riscosso .
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli Ordini o
Collegi, alle Federazioni e all'Ente di previdenza ed assistenza le quote di
contributi ad essi spettanti.
Articolo 34
Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi
fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con
deliberazione dell'assemblea.
Articolo 35
I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai
rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente
Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai
rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli
nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'alto commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con
decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
Articolo 36
Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'articolo 6
del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233 , può essere ordinato, su proposta delle
rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:
a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'articolo 14 terzo comma,
del Dlgs predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 15, lett. b), del decreto
stesso.
Articolo 37
La vigilanza sugli enti indicati nell'articolo 21 del Dlgs 13 settembre 1946, n.
233, è esercitato dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che
provvede d'intesa con l'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
CAPO IV - DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO
Articolo 38
I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della
professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono
sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o
Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o
del procuratore della Repubblica.
Articolo 39
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare,
il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune
informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le
conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e
provvede a notificare all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta
dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi
al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni
scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del
Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere
sentito.
Articolo 40
Le sanzioni disciplinari sono:
1. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella
mancanza commessa;
2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei
mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 43;
4. la radiazione dall'Albo.
Articolo 41
La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia
compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Articolo 42
La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446
(commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione
all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto
la radiazione dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre
anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222,
secondo comma, del Codice penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'articolo
215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola
o ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal
Consiglio.
Articolo 43
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla
legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice
penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute
dall'articolo 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una
casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel
citato articolo 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà
vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province -
divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche -
espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare,
sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità
di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di
comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia
effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
Articolo 44
Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'articolo 42, il sanitario a carico
del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio
disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato
prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla
sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale
siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o
l'ammonizione.
Articolo 45
Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le
circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente,
l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per
questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
Articolo 46
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
e) I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
Articolo 47
La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in
cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione
dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che
vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito
dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia
all'interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i
provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio
professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 42 e 43.
Articolo 48
Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta
del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già
iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il
Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari
condotti nell'articolo 75, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'articolo 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile,
per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio
professionale, nei casi preveduti negli articoli 42 e 43.
Articolo 49
Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata
comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della
Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato,
nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il
giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione,
quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi
della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità
ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'articolo 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si
riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione
prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano
servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune,
anche in relazione al disposto dell'articolo 57 del Regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
Articolo 50
Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi
cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna
penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione,
irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle
disposizioni relative alle iscrizioni.
Articolo 51
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Articolo 52
Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle Federazioni, ai
sensi dell'articolo 15, lettera g), del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, ed in
quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 18, lettera b),
dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono
rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della
Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o
Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione
centrale e la stessa Commissione.
L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del
procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le
facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica relativamente
ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi
alle medesime autorità.
CAPO V - DELLA COMMISSIONE CENTRALE
Articolo 53
I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i
provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari,
ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il
provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per
la iscrizione nell'Albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che
il ricorso non abbia effetto sospensivo.
Articolo 54
Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha
emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al
prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall'articolo 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha
indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procurature della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve
essere notificato anche all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato
al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il
procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al
prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di
ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma
dell'articolo 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma
del precedente articolo 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relata delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.
Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei
modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Articolo 55
Il ricorso deve contenere:
1. l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente.
Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
2. gli estremi del provvedimento che si impugna;
3. l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le
condizioni;
4. la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza
sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del
ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in
bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
Articolo 56
Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel
sesto comma dell'articolo 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro
ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria
della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere
visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le
proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o
Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai
prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere
visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato
speciale.
Articolo 57
Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti, relativi alle
impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della
Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo
articolo 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui
relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data
sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
Articolo 58
La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente articolo 56, presenta il
ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il
relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per
la decisione della Commissione sul ricorso. E' in facoltà del presidente di
variare l'ordine predetto.
Articolo 59
Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può
chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero
producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle
parti stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine
fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide
allo stato degli atti.
Articolo 60
I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della
Commissione, possono essere disposti dal presidente.
Articolo 61
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal funzionario
più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal
membro presente meno anziano di età.
Articolo 62
La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del
segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza
degli interessati.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per
questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Articolo 63
Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i
provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i
componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato
centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i
provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità
di presidente o membro del Consiglio stesso.
Articolo 64
I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle
Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi
stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono
astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non
proposto.
Articolo 65
Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità
prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti
dei componenti.
Articolo 66
La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:
1. l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità
che ha proposto l'impugnazione;
2. l'oggetto del ricorso;
3. una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4. il dispositivo;
5. la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
6. La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Articolo 67
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale
nella segreteria.
Articolo 68
La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria
nei modi previsti dal successivo articolo 79, entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al
Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione
della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua
notificazione, dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo 69
In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante
dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante
dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che
redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con
lettera di ufficio.
Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione
alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.
Articolo 70
Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere
indicati:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Articolo 71
La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della
Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel
quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si
iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento
impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.Nello stesso registro, in
altrettante colonne, sono annotati:
1. le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data
della loro presentazione;
2. la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3. l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4. il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5. la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e
muniti di indice.
Articolo 72
La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di
ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della
Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
Articolo 73
Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari,
defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del
Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'articolo 17 del Dlgs 13
settembre 1946, n. 233.
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per
il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Articolo 74
Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo
dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro per la Grazia e Giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può
essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della
Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di
essa e per la dignità della classe.
Articolo 75
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano
anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal
caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo
alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
Articolo 76
L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in
servizio presso l'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado
non inferiore al 6°, che può essere coadiuvato da altri impiegati in
servizio presso l'alto commissariato stesso in numero non superiore a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o
indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.
Articolo 77
Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria
sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'alto commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a
ciascuna categoria.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 78
Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal Dlgs
13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo,
salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di
procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e
memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
Articolo 79
Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del
presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al
procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o
Collegio.
Articolo 80
I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli
articoli 22 e 24 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, dureranno in carica
rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del
secondo anno successivo a quello delle elezioni.
Articolo 81
I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'articolo 28 del
Regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935,
n. 983 , al Consiglio superiore di sanità o all'alto commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione
centrale di cui all'articolo 17 del Dl 13 settembre 1946, n. 233 , sono decisi
dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al
ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.