Cos'è
la E.C.M.
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
- Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
- ll possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
In cosa consiste il programma
nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".
La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.
A chi è diretto il programma
nazionale E.C.M.
Il programma nazionale di E.C.M.,
di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non
medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata
che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata
e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Cosa sono i crediti formativi
E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.
Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.
La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una
progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma
quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 30 crediti
- 2006: 50 crediti
Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.
I Crediti formativi E.C.M. sono
espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni
evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M.
calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti
Cosa viene accreditato
Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie:
1. Attività formative residenziali.
E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
congresso/simposio/conferenza/seminario
tavola rotonda
conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici
consensus meeting interaziendali finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata
corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici
corso di aggiornamento tecnologico e strumentale
corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale
progetto formativo aziendale
corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali
frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale
2. Attività formative a distanza.
Si tratta di programmi per i quali
l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi
sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per
questi programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione
con un livello minimo di apprendimento;in altri termini, l'utente deve superare
un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di
apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere
accreditate nel secondo semestre del 2002.
E' da intendersi attività formativa a distanza anche la formazione residenziale
integrata con sistemi di videoconferenza.
L'articolazione dei ruoli
I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono:
il Ministero della salute;
le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano;
la Commissione nazionale per la formazione continua che si avvale della collaborazione di:
esperti delle professioni coinvolte nel progetto E.C.M. per un ausilio sulla valutazione degli eventi formativi (Referee);
osservatori che parteciperanno agli eventi accreditati in modo da verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dall'organizzatore in sede di richiesta di accreditamento dell'evento stesso;
la Segreteria della Commissione, istituita come Ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute, supporta le attività della Commissione e coordina l'operatività del progetto;
gli organizzatori di eventi formativi d'interesse per il progetto E.C.M.;
gli operatori sanitari cui è destinata l'offerta formativa;
gli ordini e collegi professionali;
le società scientifiche;
le associazioni professionali;
le organizzazioni sindacali.
Operatori della Sanità
La E.C.M. interessa tutte le figure del ruolo sanitario, indicate nel sito genericamente come "operatori della Sanità". Tali figure comprendono:
Medico chirurgo
Veterinario
Odontoiatra
Farmacista
Biologo
Chimico
Fisico
Psicologo
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Ortottista/Assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Podologo
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale
Ottico
Odontotecnico
E' obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in
cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che
frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della
tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca,
master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina
generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66
“Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale
svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro
l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n.
132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di
frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in
materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento)
in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
E’ possibile avere informazioni dettagliate relative ai crediti annuali, in particolar modo sulla possibilità di conteggiare i crediti in esubero ottenuti lo scorso anno (2003) e validi per l’anno in corso (2004)?
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito :
2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
2006 : 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100)
Pertanto, per l'anno 2004, chi consegue 15 crediti (il minimo previsto), potrà
recuperare gli ulteriori 15 nel corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino
a 60 (il massimo previsto), potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno
2005.
L'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno mi obbliga ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?
No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell 'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento.
Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
La fase a regime del programma di educazione continua in medicina – iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali – prevede l’attribuzione di credit formativi, validi ai fini ECM, per eventi e progetti che iniziano a partire dal 1 aprile 2002. Gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002 saranno disponibili nella sezione “ EVENTI ACCREDITATI” di questo sito. Per evitare disagi a carico degli operatori sanitari si rammenda che i crediti acquisiti nelle fasi sperimentali – oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo 2002 – non sono validi ai fini certificativi.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
Come si deve comportare chi
usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
· il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
· i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
· i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di
adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni;
si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà
della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo
(anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono
assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
· nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a
cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà
quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se
l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004,
l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per
l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in
detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di
esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Cosa fare con l'attestato
di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali
l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente
conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento
effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e
Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria
della Commissione.
Per altre risposte su domande ricorrenti si rimanda al sito della FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI
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